In occasione delle festività di fine anno il Fondatore si degna di formulare i voti di prammatica e offre il prezioso dono della DISPENSA ANALE, onde lenire gli affanni del suo popolo.
Pertanto:
VISTO il decreto 27 agosto 1999, n.257 "Regolamento recante norme in materia di dilatazione anale e di connesse attività di defecazione", così come modificato dal decreto 8 giugno 2000, n.312 e in particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto 23 ottobre 2004 n. 280 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia del culo", approvato con decreto del Consiglio Superiore del Culo e della Merda, 3 novembre 1999, n.569;
(Omissis)
VISTA la vigente normativa fecale;
VISTA la vigente normativa anale;
VISTA la vigente normativa del culo
Viene in data odierna introdotta con riserva la dispensa anale, e pertanto è concesso al Fondatore (*) di esprimere la volontà di concedere detta dispensa.
P.Q.M.
Aderendo il Fondatore all'esercizio di questa facoltà, viene dal Fondatore concessa la dispensa anale a tutti coloro i quali, previa presentazione della documentazione richiesta in calce entro nove giorni dalla pubblicazione del presente avviso, abbiano subordinato, nei due mesi precedenti la presentazione della richiesta, qualsiasi altra attività, diurna e notturna, ai soli atti del cagare e dello scoreggiare.
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E' necessario per la presentazione e l'accoglimento della domanda di dispensa anale il conferimento presso la sede del Consiglio Superiore del Culo e della Merda o presso le sue delegazioni di almeno due dei seguenti gruppi di documenti:
1) Quattro paia di mutande tipo "jockey" in cotone recanti frenata all'interno della lunghezza di almeno cm 12;
2) Uno scibale la somma delle cui dimensioni (lunghezza + circonferenza) non sia inferiore a cm 96, accompagnato da indicazione sul suo peso che non dovrà essere inferiore a chilogrammi 6,2;
3) La registrazione sonora su supporto informatico di una scoreggia la cui durata non sia inferiore a 96 secondi, corredata da spettrografia dei gas con metodo Plucker.
(*) Anche se nella letteratura specialistica si può trovare un’incertezza percettibile riguardante il fatto che il Fondatore sia competente o meno, nella sua propria sfera giuridica, a concedere dispense.
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